Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24655/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di spese del giudizio tributario, la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è consentita, in assenza di soccombenza reciproca, soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, riconducibili a situazioni di obiettiva incertezza sul diritto controverso, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti; tale valutazione, ove non palesemente illogica, erronea o meramente apparente, resta insindacabile in sede di legittimità, non potendo il giudice di Cassazione sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento della gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte, salvo che l'affermazione del giudice di merito non trovi corrispondenza nelle evidenze di causa o nella giurisprudenza consolidata.