Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24651/2026
Principio di diritto
In tema di riscossione dei debiti tributari del de cuius, poiché la responsabilità dell'erede presuppone l'assunzione della relativa qualità e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde dei debiti tributari del defunto, potendo far valere la propria estraneità in sede di opposizione alla cartella di pagamento o al preavviso di iscrizione ipotecaria; né la mera possibilità di revoca della rinuncia, ex art. 525 c.c., entro il termine di prescrizione del diritto di accettazione, è idonea a fondare una diversa imputazione della responsabilità, potendo l'Amministrazione finanziaria tutelarsi attraverso gli ordinari strumenti previsti a favore dei creditori dell'eredità, quale l'azione di cui all'art. 524 c.c.