Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24573/2026
Imposta di registro e indiretteAccertamento
Principio di diritto
In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del valore dell'atto di acquisto di un complesso aziendale, la regola applicabile è unica ed è quella stabilita dall'art. 51, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, secondo cui per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, con la precisazione che detto criterio opera sia nel caso in cui il valore sia stato dichiarato dalle parti ai sensi del comma 1 dell'art. 51 cit., sia nell'ipotesi in cui l'Ufficio, ai sensi del successivo comma 4, rettifichi la base imponibile dichiarata; la inerenza delle passività, sussistente laddove pertinenti alle esigenze e finalità dell'azienda - come nel caso dei debiti per TFR e altre spettanze retributive dei dipendenti, indissolubilmente correlati allo svolgimento dell'attività d'impresa - non è esclusa dalla mera circostanza che nell'atto tassato tali passività siano state qualificate come accollate dalla parte cessionaria, non trovando in tal caso applicazione la previsione dell'art. 43, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, che concerne i soli accolli di debiti estranei all'azienda ceduta. Il termine di decadenza biennale di cui all'art. 76, comma 1-bis, d.P.R. n. 131/1986, in relazione all'art. 52, comma 1, dello stesso decreto, opera solo quando l'Ufficio proceda a una vera e propria rettifica del valore venale dei beni ceduto rispetto a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito, e non quando l'Ufficio si limiti a liquidare l'imposta principale applicando ai medesimi valori dichiarati dalle parti diversi parametri normativi di determinazione della base imponibile, ipotesi nella quale trova applicazione il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, comma 2, del medesimo decreto.