TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24571/2026

deposito 08/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24571CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, l'omessa pronuncia del giudice di merito sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato o dell'esecuzione della sentenza di primo grado non comporta alcuna nullità della successiva decisione di merito, atteso il carattere strumentale, provvisorio e non decisorio del provvedimento cautelare, destinato ad essere superato dalla pronuncia sul merito, e considerato che, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992, gli effetti della sospensione cessano comunque con la pubblicazione della sentenza di primo grado, sicché il relativo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse. Inoltre, la notificazione della cartella di pagamento e degli atti successivi, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, può legittimamente avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non essendo richiesta alcuna ulteriore 'raccomandata informativa'; infine, la tardiva costituzione in giudizio del resistente ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 non determina alcuna nullità, ma comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi, permanendo il diritto di contestare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa e di produrre documenti.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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