Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24530/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di correzione di errore materiale, la distrazione delle spese e dei compensi a favore del difensore con procura, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., può essere disposta solo nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente, sicché la relativa domanda deve trovare necessaria collocazione nell'ambito dello stesso grado del processo in cui viene articolata; ne consegue che l'istanza di distrazione originariamente proposta nell'atto di instaurazione del (o di costituzione nel) giudizio di appello, in caso di omessa pronuncia del giudice adito, deve essere riproposta con il ricorso o con il controricorso nel giudizio di cassazione, non potendo essere fatta valere per la prima volta con il rimedio della correzione dell'errore materiale.