Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24521/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte personalmente e depositata nelle forme di legge, unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, integra le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. e comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese e senza luogo all'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, disposizione di carattere eccezionale e sanzionatorio applicabile ai soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.