Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24519/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione tributaria, il contribuente che impugni una cartella esattoriale deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo; la chiamata in causa dell'ente impositore prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è qualificabile come litis denuntiatio, sicché l'agente della riscossione non necessita di autorizzazione del giudice per procedervi, e l'eventuale mancata autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. costituisce oggetto di valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede di impugnazione. Inoltre, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 e art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973), risolvendosi il relativo calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente che la cartella contenga il riferimento alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito d'imposta, così come, quanto alle sanzioni, è adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri o alla tipologia della violazione da cui sia possibile desumere i criteri legali di calcolo. Infine, in materia di patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per effetto delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, e del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato, l'avvalimento di avvocati del libero foro costituisce forma speciale di patrocinio autorizzato, pur sempre organico ed esclusivo, esercitabile nei limiti fissati dalla convenzione, senza che ciò comporti nullità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione tramite legale esterno.