TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24517/2026

deposito 06/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24517CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice adito ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 esercita un potere avente duplice natura, di merito - in quanto volto ad individuare gli obblighi contenuti nella sentenza passata in giudicato - e di esecuzione - in quanto volto ad adottare i provvedimenti in sostituzione dell'Amministrazione finanziaria inadempiente - sicché tale giudizio non può avere ad oggetto la sentenza di accoglimento del ricorso quando essa annulla l'atto impugnato, trattandosi di pronuncia autoesecutiva, né quando ridetermini il quantum dell'imposta, poiché in tal caso la decisione non si limita ad annullare l'atto impositivo ma lo sostituisce; ne consegue che le contestazioni relative all'oggetto della controversia definita con il giudicato ottemperando, ivi compresa l'asserita contraddizione tra motivazione e dispositivo o l'omessa pronuncia su una domanda, dovevano essere fatte valere con l'impugnazione della sentenza di merito, non potendo essere sollevate in sede di ottemperanza, il cui perimetro cognitivo resta circoscritto all'enucleazione e precisazione del significato degli obblighi risultanti dal dispositivo e dalla relativa motivazione, senza che sia consentito al giudice dell'ottemperanza procedere ad un accertamento del controcredito erariale, salvo che esso sia già incontroverso tra le parti o promani a sua volta da sentenza passata in giudicato.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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