TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24516/2026

deposito 06/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24516CIV

Tributi localiAgevolazioni e crediti d'imposta

Principio di diritto

In tema di sovracanone dovuto ai Consorzi dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, l'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012, nel novellare l'art. 1 della legge n. 959 del 1953, ha reintrodotto l'originario sistema del testo unico onerando del pagamento del sovracanone tutti gli impianti senza discrimine altimetrico, ossia sia quelli le cui opere di presa siano situate nel perimetro del bacino imbrifero montano sia quelli siti nei Comuni rivieraschi ma posti al di fuori di tale perimetro, così rendendo omogenee le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti compresi nel bacino, con la conseguenza che è inammissibile, per difetto di specificità e per mancato confronto con tale approdo ermeneutico, il motivo di ricorso che censuri la sentenza di merito per aver riconosciuto l'obbligo di pagamento in relazione ad opere di presa ricadenti nel bacino imbrifero anziché nel più ristretto bacino imbrifero montano, così come è inammissibile, per il carattere di accertamento di merito estraneo al giudizio di legittimità, la censura che investa la corretta perimetrazione del bacino imbrifero montano operata con i decreti ministeriali di riferimento.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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