Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24490/2026
Contenzioso e processo tributarioImposta di registro e indirette
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, non costituisce questione nuova, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, la deduzione con cui l'appellante ripropone e sviluppa una questione già rientrante nel thema decidendum del giudizio di primo grado, quale l'accertamento della persistente pendenza o meno del giudizio di impugnazione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ai fini della legittimità della riscossione della sanzione ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992, atteso che tale questione, dedotta sin dal ricorso introduttivo e decisa dal primo giudice, non introduce un tema nuovo ma richiede al giudice d'appello di accertare, iuxta probata, l'effettiva definizione o pendenza del giudizio presupposto.