Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24486/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la condanna alle spese di lite, avendo natura conseguenziale ed accessoria rispetto alla definizione del giudizio, deve essere pronunciata dal giudice anche d'ufficio a carico della parte soccombente, indipendentemente da un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, salvo che risulti una espressa volontà di quest'ultima di rinunciarvi; ne consegue che l'omessa statuizione sulle spese, così come la loro erronea limitazione al mero rimborso del contributo unificato per la pretesa mancanza di domanda di parte, integra violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., e lede il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e completa di cui agli artt. 24 e 111 Cost.