Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24468/2026
Imposta di registro e indiretteContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza tributaria, è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente veste della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), censuri in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito - quale la qualificazione di un atto amministrativo comunale come approvazione di un nuovo piano di recupero decennale rilevante ai fini dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 5 della legge n. 168 del 1982 per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale - trattandosi di censura che, mirando a una rivalutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice del merito, avrebbe dovuto essere veicolata, ove ammissibile ratione temporis, esclusivamente attraverso il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012.