Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24467/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, l'art. 44 del d.lgs. n. 546/1992 - che ricalca l'art. 306 cod. proc. civ. - impone al ricorrente rinunciante l'obbligo di rimborsare le spese alle altre parti soltanto se queste si siano costituite prima della notifica della rinuncia e siano titolari di un effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio, inteso come possibilità di conseguire dalla decisione di merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione; ne consegue che, ove la controparte si costituisca dopo aver ricevuto la notifica della rinuncia, quando questa ha già prodotto il proprio effetto estintivo, il giudice tributario, in sede di dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia, non può emettere alcuna statuizione di condanna alle spese a carico della parte rinunciante.