Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24428/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di riparto di giurisdizione, l'impugnazione della cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero delle spese di giustizia (comprese quelle anticipate dall'erario, come le spese per volture catastali) non attiene ad un credito di natura tributaria, ma alla mera realizzazione del diritto della parte vincitrice alla ripetizione dei costi del giudizio secondo le regole della soccombenza, con la conseguenza che la relativa controversia esula dalla giurisdizione tributaria di cui all'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; né la natura del credito azionato può essere alterata dalla circostanza che l'impugnazione sia limitata al vizio di motivazione della cartella, restando il criterio di riparto comunque ancorato alla natura sostanziale del credito in riscossione.