Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24373/2026
Imposta di registro e indiretteAccertamento
Principio di diritto
In tema di imposta di registro, la registrazione d'ufficio di una cessione d'azienda in assenza di un atto negoziale scritto è riconducibile alla disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131/1986, non richiedendosi in tal caso l'operazione di riqualificazione ex art. 20 del medesimo d.P.R., che presuppone l'esistenza di un instrumentum da interpretare; ai fini della qualificazione come cessione d'azienda (anziché come cessione di singoli beni assoggettata ad IVA) è necessario che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa il trasferimento di un complesso di beni idoneo, nel loro insieme ed interdipendenza, all'esercizio dell'impresa, non essendo richiesta l'attualità dell'esercizio d'impresa né l'espressa cessione delle passività o la stima dell'avviamento, stante l'automatica operatività degli artt. 2560, 2558 e 2112 c.c.; il relativo apprezzamento del giudice di merito circa la ricorrenza di tali indizi è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della violazione dei criteri di cui all'art. 2729 c.c. Inoltre, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento, è sufficiente che l'atto esterno richiamato (quale il processo verbale di constatazione) sia agevolmente conoscibile dal destinatario, non essendo necessaria la sua allegazione integrale, e le risultanze del verbale di constatazione costituiscono elementi di prova che il giudice può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o contrasto con altri elementi acquisiti. Infine, la disposizione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, avendo natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva e si applica solo ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, mentre la compensazione delle spese prevista dall'art. 15, comma 2, del medesimo decreto, introdotta dal d.lgs. n. 220/2023, si applica ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 gennaio 2024.