Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24271/2026
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del 2018, il perfezionamento della definizione non equivale all'annullamento dell'atto impositivo e non accerta, di per sé, la spettanza del credito d'imposta vantato dal contribuente; tuttavia, quando la lite definita abbia avuto ad oggetto un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione ha disconosciuto un credito IVA già rimborsato, recuperando a tassazione la relativa somma, l'Ufficio non può, dopo la definizione, esigere con un successivo atto della riscossione il pagamento integrale di quella stessa somma, poiché la definizione preclude che la medesima pretesa, già ricompresa nella lite definita, sia nuovamente azionata per l'intero mediante un atto della riscossione.