TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24269/2026

deposito 30/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24269CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, la mancata produzione della procura notarile richiamata negli atti difensivi dell'agente della riscossione, di per sé, non determina il venir meno dello ius postulandi del difensore costituito, salvo che la controparte formuli una contestazione specifica, tempestiva e non meramente assertiva, che investa non soltanto l'esistenza del potere rappresentativo ma anche la sua non verificabilità attraverso fonti pubbliche o comunque conoscibili; ne consegue che l'eventuale irregolarità della costituzione dell'agente della riscossione non è idonea, di per sé, a determinare l'accoglimento del ricorso introduttivo o dell'appello proposto dal contribuente, potendo incidere, al più, sull'utilizzabilità delle difese e delle produzioni della parte irritualmente costituita, sempre che ne sia specificamente dedotta e dimostrata la decisività ai fini della decisione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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