Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24266/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 costituisce, una volta sussistenti le condizioni previste dalla norma (formazione del ruolo, notificazione della cartella e infruttuoso decorso del termine, nonché importo complessivo del credito non inferiore a euro 20.000,00), un diritto del creditore, potendo l'agente della riscossione iscrivere la garanzia anche indipendentemente dall'avvio dell'espropriazione e a prescindere dall'esistenza di un controcredito d'imposta vantato dal contribuente, non essendo tale valutazione demandabile al giudice tributario in sostituzione della prerogativa dell'agente della riscossione. Ai fini dell'individuazione dell'efficacia oggettiva del giudicato esterno, il giudice deve avere riguardo al dispositivo della decisione e alla motivazione che lo sorregge, non potendo attribuire alla precedente pronuncia una portata di annullamento di atti (quali le cartelle di pagamento) diversi da quello specificamente ed effettivamente scrutinato (nella specie, una distinta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), sicché commette violazione dell'art. 2909 c.c. il giudice che ravvisi un giudicato di annullamento di crediti non risultante dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza invocata.