Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24251/2026
Principio di diritto
In tema di dazi doganali, l'art. 79, paragrafo 3, del Reg. UE n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) configura, per l'importatore tenuto a rispettare gli obblighi doganali di cui alla lett. a) del citato paragrafo, una responsabilità di tipo oggettivo per il pagamento dell'obbligazione doganale, che prescinde dalla buona fede e non è esclusa dall'affidamento riposto in soggetti terzi incaricati delle operazioni di importazione; diversamente, per i soggetti compartecipi (lett. b e c del medesimo paragrafo) la responsabilità è subordinata all'accertamento dell'elemento soggettivo, ossia alla prova che essi sapessero o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere della violazione della normativa doganale. Gli accertamenti compiuti dall'OLAF, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. CE n. 1073/1999, hanno piena rilevanza probatoria nell'ordinamento unionale e, se non generici ma corredati di elementi specifici (quali l'individuazione dei containers e delle società coinvolte), sono idonei a fondare l'accertamento della falsità dei certificati di origine preferenziale e a giustificare la pretesa per i maggiori dazi antidumping dovuti, senza che sia necessaria l'allegazione integrale del rapporto OLAF all'avviso di rettifica, essendo sufficiente che quest'ultimo ne riporti nei tratti essenziali il contenuto ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del contribuente.