TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24250/2026

deposito 30/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24250CIV

Dogane e acciseAccertamento

Principio di diritto

In tema di dazi doganali e antidumping, gli accertamenti compiuti dall'OLAF hanno rilevanza probatoria nell'ordinamento unionale ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. CE n. 1073 del 1999, sicché l'avviso di rettifica fondato sui verbali OLAF è legittimamente motivato, ex art. 11, commi 5 e 5-bis, d.lgs. n. 374 del 1990, quando riporti nei tratti essenziali il contenuto di tali atti presupposti richiamati per relationem, senza che sia richiesta la loro allegazione integrale; ne consegue che il giudice di merito non può ritenere insufficiente il quadro probatorio dell'Amministrazione doganale per la sola mancata produzione materiale del rapporto o dei verbali OLAF, ove l'atto impositivo ne riproduca ampi e significativi stralci, dovendo invece valutare, alla luce di tali risultanze, le eventuali prove di buona fede offerte dai soggetti coobbligati in solido (rappresentante doganale indiretto, spedizioniere) secondo il canone della diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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