Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24235/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss., l. n. 197/2022, l'estinzione del giudizio pendente sui carichi oggetto della dichiarazione di adesione presuppone la produzione, ad opera del contribuente, della dichiarazione di cui al comma 235, della comunicazione dell'agente della riscossione recante l'ammontare complessivo e le rate da versare ai sensi del comma 241, e della documentazione attestante il pagamento della prima o unica rata, dovendosi ritenere, ai sensi dell'art. 12 bis d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025, che l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzi già con il versamento della prima o unica rata, con conseguente dichiarazione d'ufficio dell'estinzione del giudizio, che comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato, mentre le somme versate restano definitivamente acquisite senza diritto a rimborso; le spese di lite, in tali casi, restano a carico della parte che le ha anticipate.