Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24234/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione mediante ruolo, la notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata è disciplinata dall'art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, che richiede esclusivamente la risultanza dai pubblici elenchi dell'indirizzo PEC del destinatario, non anche di quello del mittente; ne consegue che non è applicabile a tale notificazione l'art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 53 del 1994, riferito alla diversa disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati, né può ricavarsi dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 - norma di organizzazione e pubblicità dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, priva di previsioni sanzionatorie - un requisito ulteriore di validità della notifica, sicché la mancata iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC dell'agente della riscossione mittente non determina, di per sé, l'inesistenza o la nullità della notificazione, occorrendo a tal fine l'allegazione e la dimostrazione di un'effettiva e assoluta incertezza sulla provenienza dell'atto ovvero di un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.