Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24198/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
Nel processo tributario, la nuova difesa svolta dal contribuente in appello, ove non sia riconducibile all'originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, tali da ampliare l'indagine giudiziaria e allargare la materia del contendere, non integra una mera eccezione ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente inammissibilità dell'appello che riproduca tali motivi nuovi; tale rilievo, ancorché officioso, non viola il giudicato interno formatosi su una diversa questione di rito (quale l'ammissibilità del ricorso introduttivo per genericità dei motivi ex art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992), non impugnata in via incidentale, trattandosi di questioni distinte e non pregiudiziali tra loro.