Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24153/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal difensore munito di specifica procura e notificata alla controparte, con cui la parte dichiari di aver aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e di non avere più interesse, ex art. 100 c.p.c., alla prosecuzione del giudizio, comporta la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza necessità di provvedere sulle spese qualora l'Agente della riscossione non abbia resistito al ricorso.