TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24146/2026

deposito 28/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24146CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di processo tributario con pluralità di parti, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non elide la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti di cui agli artt. 331 e 332 c.p.c.; pertanto l'obbligo di integrazione del contraddittorio in appello sorge non solo in presenza di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche nel caso di litisconsorzio necessario processuale, ossia quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ancorché non legati da un rapporto di litisconsorzio necessario sostanziale, purché si tratti di cause inscindibili o dipendenti; ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio, anche nei confronti dell'agente della riscossione evocato in primo grado in relazione a questioni attinenti alla legittimità della notifica delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento, determina la nullità dell'intero procedimento di appello e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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