Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24145/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processual-civilistiche (artt. 331 e 332 c.p.c.); l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio in appello sorge non solo in caso di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche nel caso di cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ancorché non legati da rapporto di litisconsorzio necessario sostanziale, sempre che si tratti di cause inscindibili o dipendenti, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità; ricorre tale ipotesi quando, essendo controversa la legittimità della notifica delle cartelle esattoriali e della successiva intimazione di pagamento, l'agente della riscossione, benché evocato ma non costituito nel giudizio di primo grado, non sia stato parte del giudizio di appello, incidendo la relativa questione direttamente sul rapporto processuale instaurato anche nei suoi confronti.