Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24144/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di processo tributario con pluralità di parti, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti secondo le regole processual-civilistiche di cui agli artt. 331 e 332 c.p.c.; pertanto, quando la causa sia inscindibile - anche in virtù del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, ossia della partecipazione al giudizio di primo grado di un soggetto (come l'agente della riscossione) evocato quale destinatario di questioni incidenti direttamente sul rapporto processuale, ancorché non costituitosi - l'appello deve essere notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, sicché, in mancanza, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; l'omessa emissione di tale ordine determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.