Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24142/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione riservata alle persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica, ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185, della l. n. 145 del 2018, l'estinzione del giudizio, prevista dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; sicché, verificatosi l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, la procedura deve ritenersi perfezionata e va dichiarata l'estinzione del giudizio, con spese poste a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.