Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24090/2026
Principio di diritto
In tema di riscossione a seguito di decadenza dalla rateazione di somme dovute per irregolarità dichiarative, il termine di cui all'art. 3-bis, comma 5, del d.lgs. n. 462 del 1997 (notificazione della cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata), applicabile alle iscrizioni a ruolo conseguenti alla decadenza dal beneficio della rateazione ex comma 4 della medesima disposizione, ha natura di mero termine sollecitatorio e non decadenziale, a differenza del termine triennale previsto dall'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, non essendo il primo espressamente sanzionato a pena di decadenza; ne consegue che l'inosservanza del termine biennale non determina l'illegittimità della cartella di pagamento notificata successivamente ad esso.