TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24089/2026

deposito 27/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24089CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di riscossione tributaria, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, e per relationem, deve intendersi soddisfatto quando l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, potendo fare riferimento ad elementi risultanti da altri atti purché ne riproduca il contenuto essenziale; l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 riguarda infatti i soli atti dei quali il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione, sicché è legittima l'intimazione di pagamento non accompagnata dalle cartelle presupposte già notificate al contribuente. In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza impugnata sia fondata su una pluralità di autonome e distinte rationes decidendi, ciascuna delle quali sufficiente a sostenere la decisione, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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