Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24087/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, con riguardo a tributi o contributi, applicabile solo se la richiesta di cancellazione sia successiva al 13 dicembre 2014 - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi e a proporre impugnazione, mentre sono privi di legittimazione processuale gli ex soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso tributario; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dagli ex soci, in luogo della società tramite il liquidatore, ancorché la notificazione della cartella di pagamento sia intervenuta quando la società era ancora esistente.