TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24064/2026

deposito 27/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24064CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di riscossione dei debiti tributari della società cancellata dal Registro delle imprese, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta, ma notificato anche a uno degli ex soci nella qualità di responsabile in solido delle obbligazioni tributarie societarie, costituisce atto validamente ed efficacemente notificato al socio medesimo, senza necessità di un autonomo e distinto atto impositivo intestato a quest'ultimo, in ragione del fenomeno successorio, analogo a quello mortis causa, che si determina in capo ai soci a seguito dell'estinzione della società ex art. 2495 cod. civ.; ne consegue che il socio, ricevuta la notifica di tale atto, ha l'onere di impugnarlo nel termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per far valere ogni eccezione, anche relativa alla cessazione della qualità di socio o ai limiti della propria responsabilità patrimoniale, non potendo far valere tali vizi, attinenti al merito della pretesa, in sede di impugnazione dei successivi e distinti atti della riscossione (quali le comunicazioni di iscrizione ipotecaria), stante il principio di autonomia e definitività degli atti tributari non tempestivamente impugnati.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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