Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24057/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché, ove non contestata nei termini decadenziali, ne consegue la cristallizzazione della pretesa impositiva veicolata dalla cartella presupposta, con conseguente preclusione per il contribuente di far valere, in sede di impugnazione di atti successivi, vizi propri della cartella ovvero l'eccezione di prescrizione del credito maturata anteriormente alla notifica dell'intimazione medesima. In tema di notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, non è necessaria l'osservanza delle formalità previste dal codice di procedura civile per l'irreperibilità del destinatario, ma è sufficiente il rispetto della disciplina postale ordinaria, essendo la prova del perfezionamento della notifica assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella. In tema di prescrizione dei crediti tributari erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA), in assenza di espressa disposizione di legge in senso contrario, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. e non in quello quinquennale, non costituendo tali crediti prestazioni periodiche, dovendo la sussistenza dei relativi presupposti essere valutata in relazione a ciascun anno d'imposta.