Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23974/2026
Contenzioso e processo tributarioSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno formatosi su una causa identica, per essersi la stessa questione controversa già definita con altra sentenza della Corte di Cassazione pronunciata su ricorso avverso una diversa sentenza di appello emessa a definizione del medesimo giudizio di primo grado (non riunito ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.), è rilevabile anche d'ufficio, pure quando il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, in applicazione del principio del ne bis in idem e in coerenza con il dovere di conoscere i propri precedenti nell'esercizio della funzione nomofilattica ex art. 65 dell'ordinamento giudiziario; ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile e la sentenza impugnata cassata senza rinvio, non potendosi giungere ad una pronuncia di merito. In tema di sanzioni tributarie, la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora si accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992, è possibile solo su domanda del contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati.