TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23969/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23969CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di prova documentale nel processo tributario, il disconoscimento della conformità della copia all'originale, ai sensi degli artt. 2719 e 2712 c.c. e 215 c.p.c., deve essere formulato in modo chiaro, specifico e circostanziato, con indicazione del documento contestato e degli aspetti per i quali si assume la divergenza dall'originale, non essendo sufficiente addurre argomenti attinenti all'invalidità della notifica dell'atto sottostante; ne consegue che, per la prova della notifica delle cartelle di pagamento, è sufficiente la produzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi di ricevimento, purché da essi sia possibile risalire con certezza all'atto notificato. Costituisce inoltre motivazione apparente, e dunque nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, la decisione del giudice tributario che si limiti ad affermare in modo generico che è stata fornita prova della notifica degli atti, senza esplicitare le ragioni per cui le specifiche contestazioni del contribuente in ordine alla validità delle notifiche sono state ritenute infondate.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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