Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23969/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di prova documentale nel processo tributario, il disconoscimento della conformità della copia all'originale, ai sensi degli artt. 2719 e 2712 c.c. e 215 c.p.c., deve essere formulato in modo chiaro, specifico e circostanziato, con indicazione del documento contestato e degli aspetti per i quali si assume la divergenza dall'originale, non essendo sufficiente addurre argomenti attinenti all'invalidità della notifica dell'atto sottostante; ne consegue che, per la prova della notifica delle cartelle di pagamento, è sufficiente la produzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi di ricevimento, purché da essi sia possibile risalire con certezza all'atto notificato. Costituisce inoltre motivazione apparente, e dunque nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, la decisione del giudice tributario che si limiti ad affermare in modo generico che è stata fornita prova della notifica degli atti, senza esplicitare le ragioni per cui le specifiche contestazioni del contribuente in ordine alla validità delle notifiche sono state ritenute infondate.