TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23961/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23961CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità e mancata critica della ratio decidendi, il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (termine semestrale per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio), quando la sentenza impugnata abbia fondato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in riassunzione sulla diversa ed autonoma ratio della mancata costituzione della parte nel termine di trenta giorni dalla notificazione ex art. 22, comma 1, del medesimo decreto, con conseguente consumazione del potere di riassunzione, non potendo tale carenza essere sanata dalle argomentazioni svolte nella memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., che non può integrare o ampliare il contenuto dei motivi di ricorso né introdurre censure nuove.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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