Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23955/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione tributaria, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia dall'Agente della riscossione (relazioni di notifica, avvisi di ricevimento, distinte delle raccomandate) deve essere operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, mediante indicazione specifica del documento contestato e degli aspetti per cui si assume differisca dall'originale, non potendo il disconoscimento fondarsi su argomenti attinenti alla mera invalidità della notifica; inoltre, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 600/1973, quando la cartella sia consegnata a persona diversa dal destinatario, la notifica si perfeziona con il solo invio della raccomandata informativa semplice, essendo sufficiente la prova della spedizione - risultante anche dalla distinta con timbro postale indicante il numero della raccomandata e l'atto notificato - senza necessità di provarne la ricezione; infine, nel processo tributario, ove l'ente impositore o l'Agente della riscossione si costituiscano tramite propri funzionari, spetta comunque la liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, con riduzione del venti per cento rispetto al compenso spettante agli avvocati.