TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23949/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23949CIV

Tributi localiStatuto del contribuente e principi generali

Principio di diritto

In tema di IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili), la Regione, quale titolare dell'imposta trasformata in tributo proprio regionale ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 68/2011, conserva il potere di accertamento e riscossione anche in assenza della convenzione con la società di gestione aeroportuale prevista dall'art. 1, commi 170 e 171, della legge reg. Campania n. 5/2013, non sussistendo alcuna legittimazione esclusiva di tali soggetti mandatari, la cui inerzia non esautora il potere immanente dell'ente impositore; inoltre, la retrodatazione al 1° gennaio 2014 dei nuovi limiti tariffari operata dall'art. 1, comma 156, della legge reg. n. 16/2014, pur collocandosi in epoca antecedente all'entrata in vigore (22 febbraio 2014) della legge statale n. 9/2014 che aveva introdotto detti limiti massimi, non lede il principio di irretroattività di cui all'art. 3 della legge n. 212/2000, poiché sino al 21 febbraio 2014 continuava ad applicarsi la previgente disciplina regionale; la normativa regionale, destinando la quota maggioritaria (51%) del gettito al disinquinamento acustico e all'indennizzo delle popolazioni residenti, realizza la finalità di scopo, ancorché in senso ampio ed extrafiscale, voluta dagli artt. 90 e 92 della legge n. 342/2000 e non contrasta con la Direttiva 2002/30/CE, la quale non impone in modo self-executing l'adozione di un'imposta di scopo in senso stretto, sicché non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, versandosi in ipotesi di acte clair; infine, il prelievo, calibrato su parametri obiettivi quali il numero dei decolli/atterraggi, il peso degli aeromobili e l'intensità acustica, e non sulle tariffe praticate ai passeggeri, non viola gli artt. 3 e 53 Cost., poiché tali indici costituiscono legittima espressione di capacità contributiva anche in chiave extrafiscale-ambientale, rientrando nella discrezionalità del legislatore la individuazione di fatti espressivi di ricchezza non necessariamente reddituale.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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