TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23928/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23928CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di riscossione mediante ruolo, l'iscrizione ipotecaria e le intimazioni di pagamento sono idonee a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione dei crediti tributari solo se sia prodotto in giudizio l'atto stesso - e non la mera relata di notifica - poiché esclusivamente dalla produzione dell'atto interruttivo è possibile individuare le specifiche cartelle e pretese impositive cui l'effetto interruttivo si riferisce; inoltre, ove la cartella esattoriale non sia fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativi al credito tributario è quello quinquennale previsto, rispettivamente, dall'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 per le sanzioni e dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per gli interessi, e non il termine ordinario decennale applicabile al credito per imposta.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.