Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23927/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la sopravvenuta definizione agevolata della lite e la conseguente dichiarazione del contribuente di non avere più interesse alla decisione del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., comportano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, con spese di lite a carico della parte che le ha anticipate e senza che sussistano i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.