TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23927/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23927CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, la sopravvenuta definizione agevolata della lite e la conseguente dichiarazione del contribuente di non avere più interesse alla decisione del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., comportano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, con spese di lite a carico della parte che le ha anticipate e senza che sussistano i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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