Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23922/2026
Principio di diritto
In tema di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, qualora il contribuente, impugnando la cartella di pagamento emessa in esito a detto controllo per omesso versamento di somme indicate in dichiarazione, contesti non già la diversità della dichiarazione presa in considerazione, ma l'esistenza stessa di una dichiarazione (anche tardivamente) presentata, l'onere di provare l'effettiva presentazione della dichiarazione oggetto di controllo grava sull'amministrazione finanziaria (o sull'agente della riscossione), non potendo il contribuente essere gravato della prova di un fatto negativo, né potendo l'esistenza della dichiarazione essere presunta per il solo fatto della liquidazione mediante iscrizione a ruolo, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al comma 2-bis dell'art. 36-bis cit., che consente il controllo automatizzato anche prima della presentazione della dichiarazione annuale in presenza di pericolo per la riscossione; in difetto di prova della presentazione della dichiarazione, l'amministrazione non può attivare il procedimento semplificato di liquidazione, ma deve emettere un avviso di accertamento, sicché è viziata per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. la decisione che fondi l'esistenza della dichiarazione su una mera congettura, priva di riscontro in un concreto elemento indiziario.