Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23911/2026
Principio di diritto
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'utilizzo in compensazione di un credito IVA maturato in un'annualità per la quale sia stata omessa la relativa dichiarazione, ove il credito venga successivamente riconosciuto dall'Ufficio come effettivamente esistente e spettante sul piano sostanziale, non configura un'ipotesi di utilizzo di credito inesistente o non spettante sanzionabile ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, ma integra unicamente la violazione formale dell'omessa presentazione della dichiarazione, già autonomamente sanzionata ex art. 5 del medesimo decreto; ne consegue che, applicata la sanzione per omessa dichiarazione, non è consentita l'irrogazione di un'ulteriore sanzione ex art. 13 cit. per il medesimo fatto, pena l'indebita duplicazione del trattamento sanzionatorio e la violazione del principio del ne bis in idem. Inoltre, la disposizione di cui all'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997, introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015 con efficacia dal 1° gennaio 2016, ha natura di fattispecie sanzionatoria nuova, non prevista dalla disciplina previgente, e non è pertanto applicabile retroattivamente in virtù del principio del favor rei di cui all'art. 3 d.lgs. n. 471 del 1997.