Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23908/2026
Principio di diritto
In tema di rapporti tra concordato preventivo e accertamento tributario, l'apertura della procedura di concordato preventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario, anche se sorto anteriormente ad essa, mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento, anche a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto l'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto impositivo, mentre la successiva attività di liquidazione o accertamento ha funzione meramente strumentale all'esercizio del diritto di credito; la sottoposizione del credito alla falcidia concordataria, ai sensi degli artt. 168 e 184 l. fall., rileva pertanto solo in sede di esecuzione del credito, limitandone il soddisfacimento, senza tuttavia precludere la formazione, in sede di cognizione, di un titolo di accertamento della pretesa da spendere in sede concorsuale nei limiti della falcidia medesima, con la conseguenza che il giudice tributario non può, per tale sola ragione, annullare integralmente la cartella impugnata.