TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23906/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23906CIV

AccertamentoAgevolazioni e crediti d'imposta

Principio di diritto

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella formulazione applicabile ratione temporis) opera per il mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia e dall'esito del procedimento penale, ed è legittimamente applicato anche quando l'autore materiale del reato non sia dotato di una qualifica formale all'interno dell'ente, purché il fatto-reato sia riferibile, sotto il profilo oggettivo, all'attività della società contribuente; tuttavia, tale meccanismo non si applica all'IRAP, non essendo le relative violazioni presidiate da sanzioni penali. In tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002 fissa una presunzione legale di inerenza e congruità, fino alla concorrenza di € 200.000, delle erogazioni effettuate in favore di associazioni sportive dilettantistiche, qualora la sponsorizzazione miri alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e sia riscontrata una specifica attività promozionale del soggetto sponsorizzato, sicché è erronea la sentenza che, entro tale limite, subordini la deducibilità del costo ad un'ulteriore verifica dell'inerenza.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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