Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23905/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, il vizio della cartella di pagamento derivante dalla mancata notificazione dell'atto presupposto deve essere fatto oggetto di tempestiva e specifica impugnazione, non potendo il giudice tributario rilevarlo d'ufficio né la parte introdurlo tardivamente in memorie illustrative senza il rispetto delle prescrizioni sui motivi aggiunti di cui all'art. 24 d.lgs. n. 546/1992; infatti, l'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, presuppone un'esplicita e puntuale contestazione di tale vizio, sicché ove il ricorso introduttivo censuri esclusivamente il merito della pretesa e non anche l'omessa notifica dell'atto presupposto, il giudice d'appello non può accogliere il gravame su tale ultimo profilo, incorrendo altrimenti nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.