Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23873/2026
Imposta di registro e indiretteAccertamento
Principio di diritto
In tema di imposta sulle successioni e donazioni applicabile ai trust ai sensi dell'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, la costituzione del vincolo di destinazione non integra autonomo e sufficiente presupposto di imposta, essendo necessario, ai fini dell'imposizione, un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; ne consegue che sono fiscalmente neutri, sia l'atto istitutivo del trust che l'atto di dotazione patrimoniale al trustee, in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione, sia l'atto di ritrasferimento dei beni al disponente conseguente allo scioglimento anticipato del vincolo di segregazione, rilevando ai fini impositivi soltanto l'attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.