TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23743/2026

deposito 21/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23743CIV

Contenzioso e processo tributarioImposta di registro e indirette

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, la morte della parte che sta in giudizio senza l'assistenza di un difensore determina l'interruzione automatica del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, primo e terzo comma, d.P.R. n. 636 del 1972 e 40, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, indipendentemente dalla conoscenza dell'evento da parte del giudice e delle altre parti, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale e nullità degli atti successivi e della sentenza pronunciata in violazione di tale divieto; ne consegue che, qualora il giudice di prime cure non abbia dichiarato l'interruzione, il giudice d'appello, investito del gravame tempestivamente proposto dall'erede nel termine di sessanta giorni decorrente dalla effettiva conoscenza del processo (ex art. 327, secondo comma, c.p.c.), deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito, senza che sia necessaria la regressione del processo al primo grado. In tema di imposta di registro e INVIM, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000 che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale il valore è stato rilevato, con le specificazioni concrete necessarie a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e a delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nella successiva fase contenziosa.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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