TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23705/2026

deposito 21/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23705CIV

Tributi localiAgevolazioni e crediti d'imposta

Principio di diritto

In tema di IMU, l'autonoma causa di esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201/2011, come integrato dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 102/2013, per l'unico immobile ad uso abitativo principale posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e ai corpi assimilati, non locato e non classificato nelle categorie catastali di lusso, opera anche in assenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica, e non è esclusa dal fatto che l'immobile risulti privo di utenze o non abitato, trattandosi di circostanze coerenti con la ratio di tale specifico regime di agevolazione, volto a tener conto delle peculiari esigenze di servizio che possono imporre a tali specifiche tipologie di contribuenti una frequente mobilità sul territorio e di risiedere, anche per lunghi periodi, in luogo diverso da quello di ubicazione dell'immobile posseduto.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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