Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23698/2026
Tributi localiAgevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di IMU, in virtù del chiaro tenore testuale dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), l'esenzione dall'imposta per abitazione principale può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare così destinata e non può essere estesa, in ragione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, ad ulteriori unità immobiliari contigue e contemporaneamente utilizzate, ancorché acquistate con dichiarazione di pertinenzialità, ove non sia intervenuta, in un lasso di tempo ragionevole, l'unificazione dell'accatastamento con destinazione abitativa; inoltre, l'inutilizzabilità di fatto di un immobile, riconducibile ad una scelta del contribuente e non ad eventi obiettivamente pregiudizievoli della destinazione del bene, non incide sulla sua rilevanza economica e non può giustificare l'esenzione o la riduzione del tributo, non potendo il giudice tributario disapplicare la disciplina di legge in nome di non meglio precisati «principi-guida» di giustizia sostanziale, dovendo, ove ritenga la norma non conforme a Costituzione, sollevare questione di legittimità costituzionale.