TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23380/2026

deposito 16/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23380CIV

AccertamentoStatuto del contribuente e principi generali

Principio di diritto

In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l'autorizzazione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973, pur conservando nel diritto interno natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce - alla luce dell'interpretazione convenzionalmente orientata imposta dalla sentenza della Corte EDU 8 gennaio 2026, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, in relazione all'art. 8 CEDU - il titolo dell'ingerenza nei dati bancari del contribuente, sicché deve preesistere all'esercizio del potere istruttorio, essere corredata di un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l'oggetto e i limiti dell'accesso, ed essere resa conoscibile al contribuente; ne consegue che, ove, a fronte di specifica contestazione, l'autorizzazione non risulti allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile e l'avviso di accertamento è invalido nella parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa, fermo restando che la presunzione legale di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del medesimo d.P.R., quanto ai versamenti, opera nei confronti della generalità dei contribuenti e non dei soli titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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